(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego privatizzato, la scelta dell'amministrazione (nella specie, dell'Asl) di procedere alla copertura di un posto vacante (di dirigente dell'unità operativa di lungo degenza) mediante l'indizione di un concorso esterno anziché facendo ricorso alle procedure di mobilità interna, non può considerarsi lesiva del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., né del principio, che costituisce una specifica attuazione del primo, di economicità della gestione contenuto nel Piano sanitario regionale del 2 luglio 1999 della Regione Abruzzo, dovendosi escludere, ove il personale che abbia manifestato l'interesse al trasferimento non si trovi in posizione di esubero, che la decisione assunta determini uno spreco di denaro pubblico, né potendosi ritenere - attesa l'ampiezza del principio organizzativo invocato - che il richiamo all'ottimale distribuzione delle risorse mediante il concorso di mobilità indicato dall'art. 6, D.lgs. n. 165 del 2001, generi, a favore dei singoli dipendenti, una specifica posizione di diritto soggettivo".