(massima n. 1)
L'incapacitā irreversibile dell'imputato a stare in giudizio, accertata in appello dopo la condanna in primo grado comprensiva della statuizione risarcitoria nei confronti della parte civile, determina un impedimento di carattere processuale, con conseguente impossibilitā di articolare una valida difesa anche in ordine a quanto costituisce, nel processo penale, il presupposto del giudizio civile; ne consegue che č immune da vizi la sentenza di secondo grado che, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato, revochi le statuizioni civili della pronunzia impugnata.