(massima n. 1)
L'accertamento dell'infermitā di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli ed al tempo in cui č stato commesso, onde la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non č mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacitā di intendere e di volere dell'imputato č correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza.