Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13778 del 8 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento dell'infermitā di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli ed al tempo in cui č stato commesso, onde la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non č mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacitā di intendere e di volere dell'imputato č correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza. (Conformi Sez. 6, n. 1895 del 16/11/1992 Rv. 193539 - 01; Sez. 2, n. 2406 del 23/11/1984 Rv. 168275 - 01; Sez. 2, n. 1857 del 17/10/1983 Rv. 162894 - 01) (Rigetta, Corte Appello Milano, 21/12/2017)

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