(massima n. 1)
Non ricorre un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio e quello di falso per soppressione, il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; ne consegue che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.