(massima n. 1)
In tema di circostanze, nel caso in cui una aggravante "rigida" - rispetto alla quale le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitą della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante - concorra con altre circostanze aggravanti ed attenuanti, si deve comunque operare un successivo giudizio di bilanciamento tra queste ultime.