(massima n. 1)
In tema di importazione di materiale pirotecnico, ai fini dell'esatta qualificazione del fatto nell'alternativa tra il reato contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. e il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 895 del 1967, assume rilievo, tra le condizioni che possono determinare la micidialitą dei materiali trasportati, la conformitą del confezionamento e delle modalitą di stivaggio e trasporto delle merci alla disciplina di sicurezza contenuta nell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).