(massima n. 1)
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l'invio per posta ordinaria di una pluralitą di lettere contenenti messaggi ed immagini a contenuto osceno, difettando il carattere invasivo del mezzo telefonico e non comportando tale condotta un'immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né un'intrusione diretta del primo nella sfera del secondo.