(massima n. 1)
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, in un'abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l'interferenza illecita normativamente prevista č quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l'intimitā, mentre il disvalore penale non č ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso.