(massima n. 1)
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni č devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate all'art. 3 del D.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze del Garante per la protezione dei dati personali, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo la normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione.