(massima n. 1)
In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'attuale art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concerne tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con esclusione di una serie di rapporti di lavoro tra i quali quelli riguardanti il personale della carriera prefettizia. Appartengono a quest'ultima, a mente dell'art. 2 D.lgs. n.139 del 2000, soltanto i prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia instaurata da un funzionario di nono livello inquadrato nell'area C, posizione economica C3, che non domanda il riconoscimento delle qualifiche sopraindicate, ma soltanto il riconoscimento di differenze retributive in ragione dell'espletamento di mansioni di reggenza della direzione della ragioneria di una Prefettura.