(massima n. 1)
Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che (introducendo il comma 1 "bis" all'art. 3 del D.lgs. n. 165 del 2001) ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego - vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico.