(massima n. 1)
In tema di responsabilitā medica, la contenzione del paziente psichiatrico non costituisce una pratica terapeutica o diagnostica legittimata ai sensi dell'art. 32 Cost., ma č un mero presidio cautelare utilizzabile in via eccezionale qualora ricorra lo stato di necessitā di cui all'art. 54 cod. pen., ossia il pericolo di un danno grave alla persona, che si presenti come attuale ed imminente, non altrimenti evitabile, sulla base di fatti oggettivamente riscontrati che il sanitario č tenuto ad indicare nella cartella clinica. (In motivazione la Corte ha precisato che l'uso della contenzione in assenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod. pen. costituisce un'illegittima privazione della libertā personale ed integra gli estremi del delitto di cui all'art. 605 cod. pen.).