(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., il consenso prestato dalla vittima, anche se prossima al raggiungimento della maggiore etą, non assume valore esimente, in quanto il concetto di "utilizzazione" si deve intendere come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni.