(massima n. 1)
Sussiste il reato di pornografia minorile anche nel caso in cui la divulgazione del materiale pedopornografico abbia dimensione familiare, sanzionando detto reato una condotta che prescinde sia dall'identità del destinatario, sia dall'utilità che si intende conseguire e che può essere anche di natura non economica. (Fattispecie in cui l'imputato aveva inviato, in via telematica, fotografie e filmati di una minorenne nuda al genitore della stessa).