(massima n. 1)
In tema di pornografia minorile, in virtł della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. l), della legge n. 172 del 2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale) - che ha sostituito il primo comma dell'art. 600-ter cod. pen. - costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di etą, oppure degli organi sessuali di minori con modalitą tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale.