(massima n. 1)
In tema di pornografia minorile, la sussistenza del reato di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen. deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di "file sharing" che comportino nella rete internet l'acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontā dell'agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo del dolo eventuale, desumibili dall'esperienza dell'imputato, dalla durata del possesso del materiale, dalla sua entitā numerica e dalla condotta connotata da accorgimenti volti a rendere difficoltosa l'individuazione dell'attivitā. (Fattispecie in cui l'elemento soggettivo del reato č stato desunto dalla condivisione per lunghissimo periodo dei files scaricati, condivisi da altri utenti e quindi divulgati).