(massima n. 1)
Nelle controversie relative alle pretese retributive del personale militare, quali quelle riguardanti l'indennitą di buonuscita degli appartenenti alle forze di polizia dello Stato, ivi comprese le azioni restitutorie promosse dell'ente previdenziale a seguito del pagamento indebito di una somma maggiore corrisposta a tale titolo (nella specie, per l'errato computo, ai fini della determinazione della stessa, dell'"indennitą di polizia"), la giurisdizione non va determinata alla stregua dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, né sulla base del generale criterio di ripartizione temporale fissato per tutti i rapporti di pubblico impiego privatizzato dall'art. 69, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 dei D.lgs. n. 165 del 2001, che restano, conseguentemente, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.