(massima n. 1)
Il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis, comma secondo, cod. pen., che punisce i rapporti sessuali con un minore di etą compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di corrispettivo in denaro o di altra utilitą, anche solo promessi, presenta come elemento costitutivo il consenso del minore.