(massima n. 1)
Le questioni concernenti la retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni militari, il cui rapporto di lavoro non č stato "contrattualizzato", restano devolute al giudice amministrativo. Anche nel rapporto di pubblico impiego di tipo "militare" trova applicazione la regola per la quale la retribuibilitā del lavoro straordinario č in via di principio condizionata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralitā di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalitā, imparzialitā e buon andamento. Deve escludersi che l'Amministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l'effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario.