(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitą dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., non costituisce "fatto ingiusto", rispetto alle offese poi indirizzate alla persona offesa e riferite al suo aspetto fisico, la condotta della stessa vittima della diffamazione, la quale, durante una conferenza stampa, quale difensore civico, esercitando il proprio diritto di critica politica, abbia fatto riferimento alla condanna dell'autore della diffamazione per il reato di associazione mafiosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante che la persona offesa non avesse correttamente richiamato il titolo del reato attribuito all'imputato).