(massima n. 1)
In tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilitą della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che integrasse l'esimente in parola l'intenzione di un datore di lavoro di procedere al licenziamento di alcuni dipendenti, in conseguenza del cui annuncio l'imputato, nel corso di un'assemblea sindacale, aveva adoperato espressioni offensive all'indirizzo del medesimo).