(massima n. 1)
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (non punibilitā delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autoritā giudiziarie e amministrative) non č applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non č parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operativitā dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva istruito centinaia di cause basate sul mendacio e definendolo 'sua falsitā').