(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del D.lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del D.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del D.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione dell'atto di determinazione del personale degli assistenti tecnici ed amministrativi dipendenti del Ministero dell'istruzione, siccome espressione di un potere di organizzazione della P.A., configurandosi gli inconvenienti lamentati dai predetti dipendenti come effetti, per l'appunto, riflessi ed indiretti dell'atto medesimo, inidonei come tali a determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario).