(massima n. 1)
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente č imputabile alla responsabilitā del cedente sempre che, oltre al nesso di causalitā materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilitā ed evitabilitā dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la prevedibilitā dell'evento essendo emerso che l'imputato era consapevole del fatto che la sostanza stupefacente ceduta presentava un'elevata concentrazione di principio attivo, tale da essere potenzialmente pericolosa per gli assuntori).