(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (false dichiarazioni sull'identitą o su qualitą personali proprie o di altri) - e non quello di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitą o su qualitą personali proprie o di altri) - la condotta di colui che, gravato da precedenti penali, dichiari falsamente, in sede di Segnalazione Certificata di Inizio Attivitą (SCIA) per la voltura di una licenza commerciale, di possedere i prescritti requisiti morali, in quanto, in tal caso, la dichiarazione del privato costituisce ex se condizione di legittimazione all'esercizio dell'attivitą e non č destinata ad incidere, direttamente o indirettamente, anche sulla formazione di un atto pubblico.