(massima n. 1)
In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere di specialitā che deriva dall'applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. impone che il compimento di un'etā massima determini, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione) e non costituisca un mero presupposto per l'esercizio del potere di recesso da parte dell'amministrazione, la cui inerzia non sarebbe suscettibile di sindacato giurisdizionale. Ne consegue l'inapplicabilitā della regola generale del rapporto di lavoro subordinato privato, secondo la quale la tipicitā e tassativitā delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate etā o requisiti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio enunciato, ha rilevato che l'art. 5 del D.lgs. n. 178 del 1998, attuativo della legge delega n. 127 del 1997 con la quale č stata disposta la trasformazione degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) in istituti universitari, ha previsto, per il personale docente non universitario non dipendente da pubbliche amministrazioni, la prosecuzione del rapporto presso il nuovo datore di lavoro con cessazione dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di etā, cosė configurando un'ipotesi di cessazione automatica "ex lege" del rapporto di lavoro senza necessitā di alcun preavviso).