(massima n. 2)
In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'attuale art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, opera, secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001 (sostitutivo dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti il periodo anteriore a tale data. Al riguardo, la predetta norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma settimo, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi nel senso che il riferito discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa vada riferito non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensģ al dato storico dell'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. (Nella specie, le Sezioni unite hanno individuato tale discrimine temporale ponendo riguardo, in relazione all'esperimento di un'azione di risarcimento proposta da alcuni dipendenti dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per l'affermata perdita di "chances" conseguente all'assunta omissione dell'adozione di atti di progressione in carriera nei loro confronti, al momento dell'asserita inadempienza del suddetto istituto inerente l'obbligo di equiparare il personale dipendente, quanto all'inquadramento, al personale del comparto sanitą, affermando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, risalendo siffatta condotta omissiva al 1994).