(massima n. 1)
Va dichiarata l'illegittimitą costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilitą regionale per l'esercizio 2015). In particolare l'art. 12, comma 3, citato stabilisce che «ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'articolo 13»; il successivo art. 13, comma 1, stabilisce che «ferma restando l'attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura" mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali», rientrando la materia nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di in materia di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost..