(massima n. 1)
La servitù di allagamento non ha natura volontaria, in quanto è oggetto di un atto di imperio, sicché, da un lato, la sua regolamentazione costituisce una forma di governo del territorio rientrante nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, in virtù degli artt. 117 Cost. e 5, comma 10, del D.P.R. n. 327 del 2001, e, dall'altro, non è riconducibile, per i suoi caratteri di temporaneità e periodicità, al novero delle servitù di natura civilistica, per le quali opera il principio di tipicità, ma si colloca nell'ambito dei vincoli pubblicistici alla proprietà privata indicati solo descrittivamente come "servitù" dall'art. 43, comma 6-bis, del predetto D.P.R. n. 327 del 2001. (Rigetta, Trib. sup. delle acque pubbliche Roma, 6 luglio 2015).