(massima n. 1)
Integra il delitto di falsitą ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una societą circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, non rilevando ad escludere il reato che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, né che detti documenti siano stati inviati per via telematica (secondo lo schema legislativo previsto dagli artt. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 59).