(massima n. 1)
Il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. č un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro č idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; pertanto č compito del giudice di merito accertare se l'imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l'attivitā compiuta abbia causato le conseguenze disastrose.