(massima n. 1)
La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed č connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza č contestata, quanto, piuttosto, alle modalitā della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso degli imputati volto a contestare la sussistenza dell'aggravante citata, ritenendo che il delitto di sequestro di persona commesso dagli stessi fosse un chiaro "messaggio" intimidatorio nei confronti dei familiari della vittima, finalizzato a far cessare comportamenti lesivi del prestigio criminale dell'associazione).