(massima n. 1)
Integra il reato di di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta dell'imprenditore "colluso" che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale paritą e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilitą. (Fattispecie in cui un imprenditore, che si occupava del trasporto dei rifiuti presso un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione mediante la quale veniva occultato il "pizzo" pagato dalla societą che gestiva il termovalizzatore e che era successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto).