(massima n. 1)
Il delitto di favoreggiamento č configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attivitā di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), atteso che costituisce attivitā investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonché quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione.