(massima n. 1)
La decadenza dallazione di ripetizione delle spese indebitamente corrisposte al locatore dal conduttore, prevista dallart. 79 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non essendo rilevabile di ufficio dal giudice, deve essere specificamente eccepita dalla parte con la memoria difensiva, ai sensi dellart. 416 c.p.c.