(massima n. 1)
Nel caso in cui tra le parti di un contratto di locazione non abitativa intercorra accordo verbale per la corresponsione di un canone doppio (da versarsi quindi “in nero”) rispetto a quello risultante dal contratto scritto, l’integrazione del canone “ufficiale” costituisce una dazione in danaro non giustificata dal sinallagma negoziale e di cui il conduttore ha diritto alla restituzione.