(massima n. 1)
L’obbligo di corrispondere l’indennità di avviamento, ai sensi dell’art. 69 legge 27 luglio 1978 n. 392, grava sul locatore; il terzo acquirente dell’immobile dopo la cessazione del rapporto locativo non acquista la qualità di locatore e non è obbligato al pagamento dell’indennità di avviamento né legittimato a contraddire la domanda del conduttore, intesa alla determinazione giudiziale di tale indennità.