(massima n. 1)
Il conduttore, in caso di omesso pagamento, da parte del locatore, dell’indennità di avviamento, ai sensi dell’art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non può vantare alcun diritto di ritenzione, ma può soltanto opporsi all’esecuzione per rilascio, ove questa venga concretamente iniziata.