(massima n. 1)
In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, con riguardo ad un contratto in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e soggetto a proroga secondo la legislazione previgente, qualora le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’art. 67 della suddetta legge di stipulare prima delle scadenze previste dai due commi precedenti un nuovo contratto secondo le disposizioni del capo II, titolo I della legge (artt. 27-42) e sottratto il rapporto locatizio alla disciplina transitoria, applicandosi quella ordinaria, trova applicazione alla cessazione del rapporto la norma di cui all’art. 34 circa i criteri di determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale che risulterà dovuta in ragione di diciotto mensilità dell’ultimo canone e non in ragione di ventuno mensilità ex art. 69 della legge stessa.