(massima n. 1)
L’art. 67 u.c. legge 392 del 1978, nell’attribuire alle parti la facoltà di stipulare - anche prima della scadenza prevista per le locazioni di immobili ad uso diverso da abitazioni soggette al regime transitorio - un nuovo contratto secondo le disposizioni del regime ordinario previsto per tali locazioni dalla legge 392 del 1978, rende legittima anche la conclusione di pattuizioni novative, con le quali le parti - purché con l’osservanza del regime ordinario - possono non soltanto negoziare liberamente il canone ma anche stabilire l’ampliamento o la riduzione, o altra modifica, dell’oggetto della locazione. (La Corte ha confermato la sentenza dei Giudici di appello che avevano ritenuto la validità del contratto stipulato prima della scadenza di quello soggetto a proroga in quanto pur essendo stato pattuito l’aumento del canone era stata riconosciuta a favore del conduttore una durata del contratto maggiore di quella che gli sarebbe spettata in base alla scadenza prorogata per legge di quello precedente).