(massima n. 1)
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere delle sezioni riunite su un ricorso straordinario al Presidente della Regione, è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. Ciò in forza dell'art. 69, comma 1, della legge n. 69 del 2009 [modificativo dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971] - che ha attribuito al Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - nonché degli artt. 9 e 12 del D.lgs. n. 373 del 2003, i quali prevedono, rispettivamente, che l'adunanza delle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rende parere obbligatorio per la decisione dei ricorsi amministrativi straordinari contro gli atti della Regione siciliana, e che a tale organo si estende, in quanto applicabile, la disciplina vigente per il Consiglio di Stato.