(massima n. 2)
È inammissibile la q.l.c. dell'art. 3 comma 2 l. 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost., dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, nella parte in cui non prevede che il termine per presentare la domanda di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto, con l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale, decorra dalla comunicazione dell'onere di presentare la domanda, anziché dalla data fissata dalla legge stessa, in quanto trattasi di questione sollevata da organo non giurisdizionale, non rilevando in contrario che la Corte di giustizia delle Comunità europee abbia ritenuto legittima la rimessione di questione pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato investito in sede consultiva nell'ambito del procedimento derivante da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poiché detto riconoscimento non è avvenuto ai fini della proponibilità del giudizio incidentale, nè potendosi attribuire valore di precedente alle sentenze ammissive di q.l.c. sollevate dalla Corte a prescindere dalle differenze tra funzione di controllo della Corte dei conti e funzione consultiva del Cons. St., quelle pronunce sono state motivate anzitutto dall'esigenza di sottoporre a scrutinio di costituzionalità leggi che altrimenti ad esso sfuggirebbero ed essendo la legittimazione limitata alle sole violazioni dell'art. 81 cost., e dovendosi ribadire la natura amministrativa del ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica.