(massima n. 1)
È ammessa la presentazione diretta al Consiglio di Stato di un ricorso straordinario con istanza cautelare, ai fini della trattazione della stessa, senza l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, stante l'imminente pregiudizio derivante dall'esecutività del provvedimento impugnato.