(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli art. 3, 24 e 113 cost. - l'art. 10, comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà attribuita ai controinteressati al ricorso straordinario al Capo dello Stato, di chiedere che il ricorso venga deciso in sede giurisdizionale, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato l'atto impugnato. In applicazione dell'art. 27 l.11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo anche il comma 3 dell'art. 10 citato, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta previsto dal comma 1, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato l'atto impugnato.