(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 l'opposizione al ricorso straordinario - cui consegue la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale - deve essere presentata nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del predetto ricorso dei soli controinteressati, essendo disciplinata l'analoga scelta da parte dei cointeressati dall'art. 34 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, in forza del quale il termine per effettuarla č di quindici giorni. Deve ritenersi, pertanto, attesa la chiarezza del tenore letterale delle norme citate e della ratio della distinzione volta a non consentire un ingiustificato prolungamento dei termini a favore di interessati al ricorso rispetto ai ricorrenti in sede straordinaria, che non ricorra l'ipotesi dell'errore scusabile ove la trasposizione in sede giurisdizionale sia stata richiesta da cointeressati oltre il termine di quindici giorni.