(massima n. 1)
Nell'ipotesi di tardiva impugnazione dell'amministrazione di un ricorso straordinario e di omesso deposito da parte del ricorrente dell'atto di costituzione in sede giurisdizionale (art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), non si ha trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario; pertanto il Consiglio di Stato, in sede consultiva, dopo aver verificato la tardività dell'opposizione, può decidere il ricorso straordinario.