(massima n. 1)
Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilitą del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui la conoscenza del sequestro č stata desunta dal rapporto di affinitą esistente tra l'imputato e il proprietario del bene sottoposto a vincolo).