(massima n. 1)
Integra "il fumus comissi delicti", relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attivitą di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attivitą esecutiva della prescrizione medica.