(massima n. 1)
Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell'art. 318 cod.pen., la condotta del parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilitą in relazione all'esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato si configura per effetto del mero divieto di ricevere indebite remunerazione per lo svolgimento del "munus publicum" che prescinde dalla giudizio di conformitą o meno ai doveri d'ufficio della condotta posta in essere in adempimento dell'accordo corruttivo).