(massima n. 1)
Poiché secondo la lettera e la ratio dell’art. 55 L. 392/78, la richiesta di sanatoria ha carattere necessariamente pregiudiziale, l’intimato, anche nel caso in cui contesti la morosità, può chiedere preliminarmente il «termine di grazia», al solo fine di evitare il provvedimento di rilascio, con riserva di ripetizione della somma versata. Non può, invece, avanzare tale richiesta di termine in via subordinata e condizionata all’accertamento dell’esistenza della contestata morosità.